Statuto |
S T A T U T O
DELLASSOCIAZIONE "LA PIAZZA" CON SEDE IN SAMMICHELE DI BARI
ARTICOLO 1 (denominazione)
E costituita lAssociazione: "LA PIAZZA".
ARTICOLO 2 (sede)
LAssociazione ha sede in Sammichele di Bari alla via Quasimodo, 1.
ARTICOLO 3 (durata-scopo-oggetto)
La durata dellAssociazione è indeterminata.
LAssociazione non ha scopo di lucro.
Scopo primario dellAssociazione è quello di contribuire alla:
In particolare lAssociazione potrà:
LAssociazione è apartitica: cioè rigorosamente autonoma e indipendente da partiti e movimenti politici. Ha tuttavia possibilità di collegarsi nelle forme più opportune con istituzioni pubbliche e private, la cui collaborazione sia ritenuta utile per il raggiungimento delle finalità perseguite.
Per lo svolgimento delle attività sopra indicate lassociazione potrà acquistare e fornire prodotti, stipulare contratti, accordi, convenzioni con altre associazioni, enti pubblici e privati, necessari ed opportuni per il raggiungimento delloggetto sociale.
Lassociazione potrà, nei limiti fissati dalle leggi vigenti, compiere ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dello scopo sociale.
Lassociazione si riserva la facoltà di sottoscrivere contratti e convenzioni, presentare propri elaborati e progetti, partecipare autonomamente a seminari, convegni, dibattiti e promuoverne.
ARTICOLO 4 (Il patrimonio dellassociazione è costituito)
Lassociazione al momento del suo scioglimento si obbliga a devolvere il proprio patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe.
E sancito il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione durante la vita dellassociazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.
ARTICOLO 5 (Esercizio finanziario)
Lassemblea dei soci nomina un tesoriere, la cui carica è della durata annuale rinnovabile di anno in anno.
Lassociazione ha obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio.
Il rendiconto deve riportare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti lattività dellassociazione e deve essere accompagnato da una relazione illustrativa.
LAssociazione deve redigere, altresì, un bilancio di previsione entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
Lesercizio finanziario comprende il periodo 1 gennaio, 31 dicembre di ogni anno e si chiude alla stessa data.
Il rendiconto consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione sulla gestione devono essere sottoposti alla visione e alla consequenziale approvazione dellassemblea dei soci.
ARTICOLO 6 (Organi dellAssociazione)
Sono organi dellassociazione:
Gli organi dellassociazione vengono eletti dallassemblea dei soci e restano in carica per la durata di anni tre ad eccezione del tesoriere. Lelezione di ogni organo avviene a maggioranza relativa.
In caso di dimissione di uno degli organi amministrativi il presidente o il suo vice ha lobbligo di convocare lassemblea per indire le nuove elezioni.
ARTICOLO 7 (Il Presidente)
Il Presidente è il rappresentante legale dellassociazione nonché lamministratore.
Il Presidente:
ARTICOLO 8 (Il Vice Presidente)
Il Vice Presidente sostituisce nei suoi compiti il Presidente in caso di sua assenza e collabora con lo stesso in tutte le sue funzioni.
ARTICOLO 9 (Il tesoriere)
Il tesoriere:
ARTICOLO 10 (Il segretario)
Il segretario ha funzione di verbalizzazione nelle assemblee.
ARTICOLO 11 (I soci Fondatori)
I soci si dividono in Fondatori e Ordinari.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato allatto costitutivo dellassociazione.
ARTICOLO 12 (I soci Ordinari)
Sono soci ordinari gli associati successivamente alla costituzione dellassociazione. Nessuna limitazione è posta alla vita associativa anche se la partecipazione alla associazione è temporanea. Possono essere ammessi a far parte dellassociazione le persone fisiche che hanno interesse alla sua attività e desiderano sostenerla.
Coloro che desiderano associarsi devono presentare domanda di ammissione e versare, allaccettazione della stessa, la quota associativa.
Ciascun associato può in ogni momento recedere dallassociazione mediante comunicazione scritta al presidente o in assemblea, il recesso ha effetto a far data dallavvenuta comunicazione.
Ogni associato può essere escluso dallassociazione in caso di inadempimento dellobbligo contributivo o per delibera insindacabile dellassemblea, con il voto favorevole, della maggioranza assoluta, qualora la stessa ravvisi comportamenti del socio non conformi al presente statuto.
ARTICOLO 13 (LAssemblea)
LAssemblea dei soci, con il voto della maggioranza dei due terzi, delibera sulla richiesta di aderire allassociazione.
E sancita leleggibilità libera degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo e la sovranità dellAssemblea .
LAssociazione deve prevedere forme idonee per la pubblicità delle convocazioni delle delibere e dei bilanci.
La quota associativa è intrasmissibile.
Il suo ammontare sarà determinato nella prima riunione assembleare successiva a quella di formazione dellAtto Costitutivo e dello Statuto.
LAssemblea delibera su quanto attiene la vita associativa e viene convocata dal Presidente almeno due volte lanno o quando ne fa richiesta almeno un quinto degli associati.
Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti in conformità dello statuto e vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
Visto, letto e sottoscritto.
Sammichele di Bari, lì 1 ottobre 1998