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S T A T U T O

DELL’ASSOCIAZIONE "LA PIAZZA" CON SEDE IN SAMMICHELE DI BARI

 

ARTICOLO 1 – (denominazione)

E’ costituita l’Associazione: "LA PIAZZA".

ARTICOLO 2 – (sede)

L’Associazione ha sede in Sammichele di Bari alla via Quasimodo, 1.

ARTICOLO 3 – (durata-scopo-oggetto)

La durata dell’Associazione è indeterminata.

L’Associazione non ha scopo di lucro.

Scopo primario dell’Associazione è quello di contribuire alla:

  1. formazione alla vita culturale, sociale politica e sportiva;
  2. promozione della partecipazione responsabile e motivata di tutti i soci alla vita culturale, sociale, politica e sportiva;
  3. diffusione nella realtà sociale della conoscenza delle problematiche inerenti gli stessi aspetti e le relative proposte di soluzione.

In particolare l’Associazione potrà:

  1. promuovere o diffondere la conoscenza di attività culturali, sociali, politiche e sportive;
  2. promuovere l’organizzazione e la gestione di convegni, seminari, incontri, manifestazioni, iniziative di vario tipo;
  3. curare l’edizione, la pubblicazione, la divulgazione, la vendita e la spedizione di periodici nel rispetto della legislazione in materia.

L’Associazione è apartitica: cioè rigorosamente autonoma e indipendente da partiti e movimenti politici. Ha tuttavia possibilità di collegarsi nelle forme più opportune con istituzioni pubbliche e private, la cui collaborazione sia ritenuta utile per il raggiungimento delle finalità perseguite.

Per lo svolgimento delle attività sopra indicate l’associazione potrà acquistare e fornire prodotti, stipulare contratti, accordi, convenzioni con altre associazioni, enti pubblici e privati, necessari ed opportuni per il raggiungimento dell’oggetto sociale.

L’associazione potrà, nei limiti fissati dalle leggi vigenti, compiere ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dello scopo sociale.

L’associazione si riserva la facoltà di sottoscrivere contratti e convenzioni, presentare propri elaborati e progetti, partecipare autonomamente a seminari, convegni, dibattiti e promuoverne.

 

ARTICOLO 4 – (Il patrimonio dell’associazione è costituito)

  1. dal contributo iniziale dei soci fondatori;
  2. dai contributi degli associati;
  3. dai proventi e derivati da atti di liberalità degli associati e di terzi;
  4. da ogni altro provente derivante dall’esercizio dell’attività;
  5. da rimborsi derivanti da convenzioni;
  6. da contributi dello Stato, Enti o Istituzioni pubbliche;
  7. da entrate derivanti da attività produttive marginali;
  8. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
  9. da beni mobili ed immobili ricevuti in donazione o acquistati per il conseguimento dell’oggetto sociale;

L’associazione al momento del suo scioglimento si obbliga a devolvere il proprio patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe.

E’ sancito il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione durante la vita dell’associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

ARTICOLO 5 – (Esercizio finanziario)

L’assemblea dei soci nomina un tesoriere, la cui carica è della durata annuale rinnovabile di anno in anno.

L’associazione ha obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il rendiconto deve riportare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti l’attività dell’associazione e deve essere accompagnato da una relazione illustrativa.

L’Associazione deve redigere, altresì, un bilancio di previsione entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

L’esercizio finanziario comprende il periodo 1 gennaio, 31 dicembre di ogni anno e si chiude alla stessa data.

Il rendiconto consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione sulla gestione devono essere sottoposti alla visione e alla consequenziale approvazione dell’assemblea dei soci.

ARTICOLO 6 – (Organi dell’Associazione)

Sono organi dell’associazione:

  1. il Presidente;
  2. il vice presidente;
  3. l’Assemblea dei soci;
  4. il Segretario;
  5. Tesoriere.

Gli organi dell’associazione vengono eletti dall’assemblea dei soci e restano in carica per la durata di anni tre ad eccezione del tesoriere. L’elezione di ogni organo avviene a maggioranza relativa.

In caso di dimissione di uno degli organi amministrativi il presidente o il suo vice ha l’obbligo di convocare l’assemblea per indire le nuove elezioni.

ARTICOLO 7 – (Il Presidente)

Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione nonché l’amministratore.

Il Presidente:

  1. è eletto dall’Assemblea dei soci;
  2. convoca e presiede l’assemblea dei soci;
  3. è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza;
  4. coordina le iniziative dell’associazione;
  5. Vigila sul rispetto dello statuto.

ARTICOLO 8 – (Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce nei suoi compiti il Presidente in caso di sua assenza e collabora con lo stesso in tutte le sue funzioni.

ARTICOLO 9 – (Il tesoriere)

Il tesoriere:

  1. cura la gestione amministrativa dell’associazione e vigila sul suo buon andamento;
  2. predispone e redige il bilancio preventivo e consuntivo dell’attività annuale sulla base del programma concordato dall’assemblea dei soci;
  3. redige il rendiconto della gestione, la relazione e il bilancio di previsione in conformità delle decisioni maturate dall’Assemblea;
  4. cura la tenuta dei registri contabili;
  5. ha funzioni tecnico organizzative;
  6. è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza;
  7. in caso di urgenza adotta tutti i provvedimenti necessari per far fronte agli immediati adempimenti salvo ratifica dell’assemblea nella prima adunanza successiva.

ARTICOLO 10 – (Il segretario)

Il segretario ha funzione di verbalizzazione nelle assemblee.

ARTICOLO 11 – (I soci Fondatori)

I soci si dividono in Fondatori e Ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’associazione.

ARTICOLO 12 – (I soci Ordinari)

Sono soci ordinari gli associati successivamente alla costituzione dell’associazione. Nessuna limitazione è posta alla vita associativa anche se la partecipazione alla associazione è temporanea. Possono essere ammessi a far parte dell’associazione le persone fisiche che hanno interesse alla sua attività e desiderano sostenerla.

Coloro che desiderano associarsi devono presentare domanda di ammissione e versare, all’accettazione della stessa, la quota associativa.

Ciascun associato può in ogni momento recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al presidente o in assemblea, il recesso ha effetto a far data dall’avvenuta comunicazione.

Ogni associato può essere escluso dall’associazione in caso di inadempimento dell’obbligo contributivo o per delibera insindacabile dell’assemblea, con il voto favorevole, della maggioranza assoluta, qualora la stessa ravvisi comportamenti del socio non conformi al presente statuto.

ARTICOLO 13 – (L’Assemblea)

L’Assemblea dei soci, con il voto della maggioranza dei due terzi, delibera sulla richiesta di aderire all’associazione.

E’ sancita l’eleggibilità libera degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo e la sovranità dell’Assemblea .

L’Associazione deve prevedere forme idonee per la pubblicità delle convocazioni delle delibere e dei bilanci.

La quota associativa è intrasmissibile.

Il suo ammontare sarà determinato nella prima riunione assembleare successiva a quella di formazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.

L’Assemblea delibera su quanto attiene la vita associativa e viene convocata dal Presidente almeno due volte l’anno o quando ne fa richiesta almeno un quinto degli associati.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti in conformità dello statuto e vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Visto, letto e sottoscritto.

Sammichele di Bari, lì 1 ottobre 1998